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giurisprudenza

Non è ammessa a privilegio generale ex art. 2751-bis c.c. la notula dello studio professionale quando il mandato è conferito ad entrambi i soci (Cass., Sez. I, Ord., 21 febbraio 2019, n. 5248)

La Corte di Cassazione torna su un principio più volte affrontato (tra le più recenti, Cass. 6285/2016 e Cass. 9927/2018) ovvero sulla non ammissibilità del credito dello studio professionale associato al privilegio generale stabilito dall’art. 2751-bis, comma 2 del Codice Civile.
Nel caso in esame l’associazione professionale si è era vista rifiutare l’ammissione in via privilegiata al fallimento poiché la documentazione prodotta dimostrava come la collaborazione professionale avesse avuto come referente lo studio professionale anziché il singolo professionista, benché quest’ultimo fosse figura più eminente nello studio.
Anzi emergeva dalla documentazione come il mandato fosse stato conferito non al singolo, ma ai due soci dello studio professionale e questa circostanza avrebbe documentato la sussistenza del credito anche del secondo professionista.
Altro indizio usato dalla Corte per motivare il rigetto del ricorso e quindi confermare il diniego all’ammissione in privilegio del credito, era anche l’intestazione del ricorso stesso, fatto dal singolo professionista “in proprio e quale socio rappresentate legale dello studio [..]”.
Per tali motivi la Suprema Corte ha confermato l’orientamento giurisprudenziale prevalente, ovvero che in caso di ammissione al passivo di un credito di uno studio associato di professionisti, questo debba essere escluso dal privilegio generale di cui all’art. 2751-bis, comma 2, c.c. salvo che venga provata la personalità del rapporto professionale da cui quel credito è derivato.

A cura di Simone Pesucci