Il presente giudizio ha avuto ad oggetto il recupero dei compensi professionali dell’Avvocato rimasti parzialmente impagati dal proprio ex assistito.
L’Avvocato ricorreva dunque ex art. 14 D.Lgs. 150/2011 per sentirsi ristorare dei compensi dovuti ex D.M. n. 12/2004 sia per la fase stragiudiziale che per la fase giudiziale.
Il Tribunale competente, tuttavia, non riconosceva i compensi calcolati dal professionista per la fase stragiudiziale. Ricorreva pertanto il professionista avanti la Corte di legittimità sostenendo che, nel caso in esame, anche i compensi per l’attività stragiudiziale potevano essere richiesti con ricorso ex art. 14 D.Lgs. 150/2011 in quanto la relativa attività risultava strettamente connesse alla successiva fase giudiziale.
La Corte di Cassazione ritiene infondato questo motivo di impugnazione alla stregua di quanto segue:
l’art. 14 del D.Lgs. n. 150 del 2011 contempla il procedimento sommario di cognizione per i soli giudizi concernenti la liquidazione di compensi per prestazioni giudiziali rese in materia civile (Cass. n. 4330/2023), nonché per quelle stragiudiziali strettamente correlate alle prime (Cass. n. 4665/2022; Cass. n. 7652/2004). In altre parole, è esclusa l’applicazione dell’art. 14 D.Lgs. n. 150/2011 alla controversia nella quale l’attività stragiudiziale allegata a fondamento della pretesa corresponsione del compenso di Avvocato esibisce carattere di autonomia rispetto all’attività giudiziale, spettando naturalmente al giudice del merito l’accertamento della connessione o della complementarietà, o, viceversa, dell’autonomia, delle prestazioni in parola rispetto alle attività propriamente processuali (Cass. n. 40828/2021). Accertamento che, nel caso di specie, era già stato compiutamente svolto dal giudice del merito e non era perciò censurabile in sede di legittimità.
Il professionista, pertanto, attesa la mancanza di connessione tra attività stragiudiziale ed attività giudiziale, per richiedere i compensi relativi alla prima avrebbe dovuto introdurre la domanda con un giudizio ordinario.
A cura di Devis Baldi