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giurisprudenza

Non è applicabile il ricorso ex art. 14 D.Lgs. n. 150/2011 per il recupero dei compensi relativi alla fase stragiudiziale qualora l’attività non sia strettamente connessa con quella relativa alla successiva fase giudiziale (Cass., Sez. I, Ord., 16 Ottobre 2025, n. 27704)

Il presente giudizio ha avuto ad oggetto il recupero dei compensi professionali dell’Avvocato rimasti parzialmente impagati dal proprio ex assistito.

L’Avvocato ricorreva dunque ex art. 14 D.Lgs. 150/2011 per sentirsi ristorare dei compensi dovuti ex D.M. n. 12/2004 sia per la fase stragiudiziale che per la fase giudiziale.

Il Tribunale competente, tuttavia, non riconosceva i compensi calcolati dal professionista per la fase stragiudiziale. Ricorreva pertanto il professionista avanti la Corte di legittimità sostenendo che, nel caso in esame, anche i compensi per l’attività stragiudiziale potevano essere richiesti con ricorso ex art. 14 D.Lgs. 150/2011 in quanto la relativa attività risultava strettamente connesse alla successiva fase giudiziale.

La Corte di Cassazione ritiene infondato questo motivo di impugnazione alla stregua di quanto segue:

l’art. 14 del D.Lgs. n. 150 del 2011 contempla il procedimento sommario di cognizione per i soli giudizi concernenti la liquidazione di compensi per prestazioni giudiziali rese in materia civile (Cass. n. 4330/2023), nonché per quelle stragiudiziali strettamente correlate alle prime (Cass. n. 4665/2022; Cass. n. 7652/2004). In altre parole, è esclusa l’applicazione dell’art. 14 D.Lgs. n. 150/2011 alla controversia nella quale l’attività stragiudiziale allegata a fondamento della pretesa corresponsione del compenso di Avvocato esibisce carattere di autonomia rispetto all’attività giudiziale, spettando naturalmente al giudice del merito l’accertamento della connessione o della complementarietà, o, viceversa, dell’autonomia, delle prestazioni in parola rispetto alle attività propriamente processuali (Cass. n. 40828/2021). Accertamento che, nel caso di specie, era già stato compiutamente svolto dal giudice del merito e non era perciò censurabile in sede di legittimità.

Il professionista, pertanto, attesa la mancanza di connessione tra attività stragiudiziale ed attività giudiziale, per richiedere i compensi relativi alla prima avrebbe dovuto introdurre la domanda con un giudizio ordinario.

A cura di Devis Baldi