Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Non è causa di inammissibilità dell’impugnazione la qualifica come non valida della firma digitale apposta dal difensore per mancato utilizzo di uno specifico software (Cass., Sez. III Pen., Sent., 13 marzo 2024, n. 10470)

La Suprema Corte torna a pronunciarsi in tema di processo telematico ed in particolare sulla validità della firma digitale apposta dal difensore sul ricorso per cassazione. Detta impugnazione era stata infatti dichiarata inammissibile poiché a seguito di verifica, eseguita mediante lo specifico software in dotazione alla cancelleria, la stessa non risultava validamente apposta poiché non riconosciuta dal sistema. Avverso tale declaratoria di inammissibilità veniva dunque proposto ulteriore ricorso per cassazione, effettivamente accolto, specificando i giudici di legittimità che la causa di inammissibilità prevista dall’art. 24, comma 6-sexies, lett. a), d. l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del 2020, si riferisce esclusivamente alla mancanza, e non anche alla irregolarità, della sottoscrizione digitale. Di conseguenza, anche in ragione del principio del favor impugnationis, la causa di inammissibilità dell’impugnazione di cui alla norma sopra richiamata ricorre solo quando deve escludersi che l’atto di impugnazione sia stato sottoscritto digitalmente, mentre è indifferente il sistema prescelto per effettuare la sottoscrizione digitale, se la stessa sia stata apposta.

                                                                                                                                                                                                                                                                                A cura di Elena Borsotti