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giurisprudenza

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 395 e 396 c.p.c. nella parte in cui non prevedono, tra i casi di revocazione, quello in cui il riesame nel merito della sentenza impugnata si renda necessario per uniformarsi ad una decisione della CEDU (Corte Cost., 27 aprile 2018, n. 93)

A seguito della conferma da parte della Corte di Appello di Venezia della dichiarazione di adottabilità del figlio, la madre del minore ricorreva alla CEDU che, con sentenza del 21 gennaio 2014, Z. contro Italia, statuiva che, nel rispetto dell’art. 8 della Convenzione, le autorità italiane avrebbero dovuto prevedere misure idonee a permettere al figlio di vivere con la madre e, in ogni caso, non avrebbero dovuto recidere il legame con la ricorrente con un’adozione legittimante.

La Corte d’Appello di Venezia, adita in revocazione della sentenza precedentemente emessa, sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 395 e 396 c.p.c. deducendo la violazione dell’art. 117 c. 1 Cost. in relazione al parametro interposto di costituzionalità dell’art. 46 par. 1 CEDU, nella parte in cui non prevede tra i casi di revocazione quello in cui questa si renda indispensabile per consentire di riesaminare nel merito la sentenza impugnata per la necessità di conformarsi alle statuizioni vincolanti rese dalla CEDU. In particolare, il riesame nel merito della vicenda sarebbe l’unico in grado di assicurare la restitutio in integrum oltre alla tutela risarcitoria.

La rimettente, in virtù dell’intervenuto contrasto con la decisione della CEDU, riteneva la questione rilevante in considerazione del fatto che l’art. 395 c.p.c. avrebbe una formulazione tassativa e non permetterebbe un’interpretazione estensiva dei casi espressamente previsti, a tutela del principio della res iudicata. Quanto alla non manifesta infondatezza, osservava che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 113 del 2011, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 630 c.p.p. nella parte in cui non permetteva la riapertura del processo penale per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte EDU, mediante una valorizzazione dell’art. 46 della Convenzione. Secondo la rimettente la Corte Costituzionale avrebbe dovuto rendere applicabile il medesimo principio anche ai processi civili ed amministrativi.

La Corte Costituzionale, tuttavia, dichiara la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale in quanto, riportandosi alla pronuncia della Grande Camera n. 2 del 2015, Bochan contro Ucraina, ha ritenuto che l’art. 46 par. 1 CEDU, al momento non imponga una riapertura dei processi civili ed amministrativi, in quanto in tali casi la tutela dei terzi non partecipanti al giudizio convenzionale è preminente rispetto alla posizione processuale assunta delle vittime dei reati nei procedimenti penali e, pertanto, non equiparabile. La Corte Costituzionale, inoltre, sottolinea che la giurisprudenza della Corte di Strasburgo non è mutata, ed anzi, come affermato dalla Grande Camera nel caso Moreira contro Portogallo, neppure la riapertura dei processi penali in seguito ad una sentenza della CEDU che accerti una violazione dei diritti convenzionali sarebbe un diritto assicurato dalla Convenzione.

A cura di Sofia Lelmi