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giurisprudenza

Non è responsabile l’Avvocato per le scelte processuali fatte dal cliente: sono dovuti i compensi professionali (Cass., Sez. VI, Ord., 26 agosto 2022, n. 25415)

La vicenda in esame trae origine da un Decreto Ingiuntivo emesso su ricorso di un professionista Avvocato nei confronti di un proprio cliente a seguito dei mancati pagamenti dei compensi professionali; quest’ultimo formulava opposizione al citato Decreto contestando l’an ed il quantum del credito ed esperendo altresì azione di responsabilità professionale nei confronti dell’Avvocato.

Questo era stato lo svolgimento pregresso dei fatti:

l’Avvocato aveva prestato la propria opera professionale difendendo il cliente-imputato in due gradi di giudizio penale, all’esito dei quali, la Corte d’Appello competente aveva assolto l’imputato dall’accusa di corruzione “perchè il fatto non sussiste”, ed aveva dichiarato estinti per prescrizione gli ulteriori reati contestati. Il cliente, nondimeno, contestava nell’an e nel quantum il credito vantato dall’Avvocato ed invocava, in via riconvenzionale, la condanna dello stesso al risarcimento del danno perchè, pur essendo la prescrizione dei reati già maturata nel 2006, il professionista non l’aveva eccepita in udienza preliminare, nè lo aveva informato della possibilità di avvalersene, con ciò lasciandolo esposto ad un processo penale infamante; lamentava, ancora, che dopo la conclusione del giudizio l’Avvocato non lo aveva informato della possibilità di ottenere gli indennizzi previsti dalla L. n. 117 del 1988 e dalla cd. legge Pinto.

Entrambi i gradi di giudizio di merito rigettavano le doglianze del cliente il quale, quindi, proponeva ricorso per Cassazione.

La Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso rilevando che il giudice di seconde cure avesse valorizzato la circostanza che la sentenza penale di primo grado aveva già dichiarato estinti per prescrizione tutti i reati contestati all’imputato, e che quest’ultimo si fosse ciononostante determinato a proporre gravame perchè convinto della propria innocenza e perchè esposto, in quanto pubblico dipendente, a conseguenze disciplinari in relazione alla gravità dei fatti contestati.

Su questa base, la Corte d’Appello competente aveva escluso la negligenza dell’Avvocato ed aveva correttamente rigettato la domanda riconvenzionale.

A cura di Devis Baldi