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giurisprudenza

Non può avere alcuna rilevanza, ai fini della disciplina ex art. 92 c.p.c., il fatto che la parte che ha dato causa al processo abbia poi omesso di costituirsi e di spiegare attività difensiva (Cass., Sez. VI, Ord., 13 gennaio 2015, n. 373)

Il Giudice di Pace di Roma, con decisione successivamente confermata in grado d'Appello dal competente Tribunale, accoglieva il ricorso di un contribuente avverso una cartella esattoriale, compensando tuttavia le spese di lite in ragione dell'assenza di contestazione da parte dell'Ente convenuto. Secondo il Tribunale di Roma, l'Ente, non costituendosi, aveva aderito alle ragioni del ricorrente tanto che il ricorso era stato accolto sulla base della mancata produzione di idonea documentazione da parte dell'Amministrazione. La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso del contribuente ex art. 375 c.p.c. per manifesta fondatezza e richiamando le Sentenze Cass., Sez. 1, n. 6722/1988, Cass., Sez. 3, n. 7182/2000 e Cass., Sez. 3, n. 4485/2001, ha ribadito che il criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio iniziandolo o resistendovi con argomenti non rispondenti al diritto, così che essa non è esclusa dalla mancata costituzione né dal successivo riconoscimento delle ragioni della controparte. Aggiunge la Corte che tali comportamenti, anzi, si possono considerare espressione di "mera indifferenza rispetto alle ragioni di economia che dovrebbero indurre le parti (specie quelle pubbliche) all'adozione di ogni cautela utile ad evitare inutili dispendi di energia processuale".

a cura di Leonardo Cammunci