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giurisprudenza

Non sussiste alcun obbligo per il giudice di preavvisare il teste avvocato della facoltà di astenersi. Ne consegue che al legale non è applicabile l’esimente prevista dall’articolo 384 c.p. in caso di falsa testimonianza (Cass., Sez. VI Pen., 4 marzo 2009, n. 9866)

La Corte di Cassazione Sezione Sesta Penale con la Sentenza pubblicata ha affermato che il giudice non ha l’obbligo di preavvisare il teste avvocato della facoltà di astenersi con conseguente inapplicabilità della causa di non punibilità prevista dall’articolo 384 c.p. nel caso di falsa testimonianza.
L’articolo 200 c.p.p., in relazione al segreto professionale, prevede che “non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della propria professione…gli avvocati”.
Secondo i Supremi Giudici spetta ai professionisti cui è rimessa alla loro esclusiva iniziativa, da comunicare al giudice, la scelta di deporre o meno su quanto conosciuto per ragioni della loro professione, fermo l’obbligo di dire la verità in caso di loro deposizione.
I Giudici della Corte sostengono che non è applicabile alla deposizione del legale quanto previsto dall’articolo 199 comma II c.p.p. che prevede esclusivamente per i prossimi congiunti che “il giudice, a pena di nullità, avvisa le persone predette della facoltà di astenersi chiedendo loro se intendono avvalersene”.
In conclusione la Corte di Cassazione ha affermato che “l’esimente di cui all’articolo 384 comma II c.p., nella parte in cui prevede l’esclusione della punibilità se il fatto è commesso da chi avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni o testimonianza non si applica …agli avvocati…, ai quali è invece applicabile l’esimente nell’ipotesi in cui siano stati obbligati a deporre o comunque a rispondere su quanto hanno conosciuto per ragioni del loro ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferire all’autorità giudiziaria”.

A cura di Alessandro Ramerini