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giurisprudenza

Notifica a mezzo PEC: è valida quella all’indirizzo risultante dal registro delle imprese. (Cass., Sez. VI, Ord. 30 maggio 2022 n. 17464)

La pronuncia trae origine da un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto da una società agricola -fuori termine- per nullità della notifica del medesimo per omessa indicazione, nella relata di notifica, del pubblico registro dal quale era stato attinto l’indirizzo PEC utilizzato che, pur essendo riferibile alla parte personalmente o al difensore, era diverso da quello inserito nel pubblico registro di riferimento.

In sostanza, a giudizio dell’opponente il mancato rispetto del termine per l’opposizione tempestiva era imputabile al fatto che l’indirizzo PEC a cui era stata fatta la notifica (risultante dal registro delle imprese) era gestito dal Commercialista che non aveva aperto la posta in tempo utile per la tempestiva conoscenza del decreto.

L’opposta eccepiva per contro la validità della notifica e la conseguente inammissibilità dell’opposizione tardiva.

Tanto il Tribunale quanto la Corte d’Appello rigettavano la domanda dell’opponente, precisando che la mancata indicazione del registro da cui era stato tratto l’indirizzo PEC non poteva incidere sulla regolarità della notifica e sull’avvenuto perfezionamento della stessa.

In particolare, la Corte d’Appello rilevava che l’opponente non aveva provato di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto a causa della irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, dovendo le conseguenze pregiudizievoli della negligenza del professionista incaricato dal titolare di un indirizzo PEC di controllare la posta elettronica ricadere su chi della stessa aveva la disponibilità giuridica.

Inoltre, il giudice del secondo grado precisava che l’opponente non rientrava tra i soggetti per i quali la notifica deve necessariamente avvenire ad un indirizzo PEC estratto da quel determinato registro ex adverso indicato.

L’opponente ricorreva quindi in Cassazione lamentando che la Corte d’Appello aveva erroneamente dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione e mancato di rilevare la nullità della notifica effettuata ad indirizzo diverso da quello inserito in un determinato pubblico registro.

La Cassazione ha ritenuto infondato il motivo rilevando che la notifica di un atto non processuale, quale è il provvedimento monitorio emesso inaudita altera parte, può essere eseguita personalmente alla società all’indirizzo PEC risultante dal Registro delle imprese, essendo detto indirizzo assimilabile alla sua sede legale.

Inoltre, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti, tra i pubblici elenchi di cui alla L. n. 114 del 2014 è ricompreso anche quello del registro delle imprese, con la conseguenza che l’indirizzo risultante dalla visura camerale della ricorrente poteva essere legittimamente utilizzato.

Dunque, correttamente l’opposizione tardiva era stata dichiarata inammissibile.

La Corte pertanto ha rigettato il ricorso.

A cura di Corinna Cappelli