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giurisprudenza

Notifica a mezzo pec: il messaggio rifiutato dal sistema per “casella piena” del destinatario perfeziona la notifica? (Cass., Sez. III, Ord., 21 novembre 2023, n. 32287)

In tema di notifica a mezzo pec viene affrontata la peculiare questione relativa all’ipotesi in cui venga restituito il messaggio di posta elettronica certificata per rifiuto del sistema a causa della casella piena del destinatario. La pronuncia ripercorre i diversi orientamenti giurisprudenziali sul punto muovendo da quello più rigido secondo il quale la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta con cui l’operatore attesta di aver rivenuto la casella pec del destinatario “piena”, che viene dunque equiparata alla ricevuta di avvenuta consegna. Tuttavia secondo un diverso orientamento, in caso di notifica a mezzo pec non andata a buon fine, ancorchè per causa imputabile al destinatario (in particolare “casella piena”), ove concorra una specifica elezione di domicilio, grava sul soggetto notificante l’onere di riprendere il procedimento notificatorio presso il domiciliatario fisico secondo le regole generali di cui agli artt. 137 e ss c.p.c., non potendosi ritenere perfezionata la notifica. Il limite di tale seconda interpretazione viene subito individuato nel caso in cui il destinatario non abbia provveduto all’elezione di un domicilio fisico, evidenziando al contempo come il dato normativo vigente cristallizzi il momento di perfezionamento della notifica in quello in cui viene generato il messaggio di avvenuta consegna. Non da ultimo, viene richiamata la legge fallimentare che prevede espressamente che, nell’ipotesi in cui, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulti possibile o non abbia esito positivo, la notifica deve eseguirsi esclusivamente di persona e, nel caso in cui ciò non sia possibile, con il deposito dell’atto nella casa comunale. In altre parole l’ordinamento positivo non considera mai perfezionata una notifica a mezzo pec qualora la stessa non sia andata a buon fine, benchè per causa imputabile al destinatario. Per l’importanza della specifica questione e rilevando la non univoca giurisprudenza di legittimità a riguardo, la sezione assegnataria del ricorso ha ritenuto di dover rimettere gli atti al Primo Presidente affinchè valutasse l’opportunità di rimettere il ricorso di specie al vaglio delle Sezioni Unite.

A cura di Elena Borsotti