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giurisprudenza

Notifica della sentenza dichiarativa di fallimento resa in grado d’appello e termini (breve e lungo) del ricorso per cassazione (Cass., Sez. VI, Ord., 30 gennaio 2015, n. 1764)

In tema di termini per il ricorso per cassazione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento resa in grado d'appello, la Suprema Corte, con l’ordinanza in commento, dapprima esclude l’idoneità della notifica del provvedimento all’avvocato meramente domiciliatario a far decorrere il termine breve di trenta giorni previsto dall’art. 18 L.F.. Dunque, afferma che il termine lungo di sei mesi decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza ex art. 327, I co. c.p.c. è sottratto alla sospensione durante il periodo feriale. Nel dir ciò, la Corte richiama i propri precedenti giurisprudenziali, fra i quali la pronuncia resa a Sezioni Unite n. 2636 del 8 febbraio 2006, secondo la quale il mancato operare della sospensione feriale anche riguardo al termine per il ricorso per cassazione è conseguenza del fatto che, poiché le cause civili in materia di opposizione alla dichiarazione di fallimento sono suscettibili di trattazione anche durante il periodo feriale, non è consentito distinguere tra le varie fasi e i vari gradi del giudizio.

A cura di Alessandro Marchini