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giurisprudenza

Notifica via PEC e scissione degli effetti: la Corte di Appello di Firenze si discosta dall’orientamento della Cassazione in tema di notifica PEC effettuata oltre le ore 21.00 (Corte Appello Firenze, Sez. Spec. Impresa, Sentenza, Pres. Monti, 26 gennaio 2017)

La fattispecie in esame trae origine da una sentenza del Tribunale di Firenze, depositata il 12 giugno 2015, avverso la quale la società appellante ha notificato il relativo atto di citazione il 12 gennaio 2016 – giorno di scadenza del termine semestrale ex 327 c.p.c. – alle ore 21,45.

Costituendosi in appello, la società convenuta ha eccepito, preliminarmente, la decadenza dall’impugnazione per avvenuto decorso del termine ex 327 c.p.c., a tal fine richiamando una recente sentenza della Cassazione.

Con il precedente richiamato da parte convenuta, unica sentenza di legittimità resa sul punto, la Cassazione ha chiarito che “l’art. 16 septies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, non prevede la scissione tra il momento di perfezionamento della notifica per il notificante ed il tempo di perfezionamento della notifica per il destinatario, espressamente disposta, invece, ad altri fini, dall’art. 16 quater dello stesso d.l. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto quindi tardiva la notifica del ricorso per cassazione affermando che si era perfezionata, sia per il notificante che per il notificato, il giorno successivo a quello di scadenza del termine per l’impugnazione, poiché eseguita dopo le ore 21 di quest’ultimo giorno)” (così Cass. civ. Sez. lavoro, 04-05-2016, n. 8886 (rv. 639557) in CED Cassazione 2016).

La Corte di Appello di Firenze, però, ha ritenuto di discostarsi dal precedente di cui sopra.

Con la sentenza in commento, infatti, la corte fiorentina ha rilevato che l’art. 16-septies D.L. 179/2012 – in forza del quale la notificazione, quando è eseguita dopo le ore 21, si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo – deve essere letto alla luce del precedente art. 16-quater di cui al medesimo D.L. 179/2012; quest’ultima disposizione, al terzo comma, prevede che la notifica si perfezioni, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la successiva ricevuta di avvenuta consegna.

Secondo la Corte di Appello, quindi, l’art. 16-quater, terzo comma, D.L. 179/2012, nel distinguere tra perfezionamento della notifica per il notificante e per il destinatario, ha introdotto anche in materia di notifiche via pec “la scissione dell’efficacia della notifica per il notificante e per il destinatario: per il primo, il notificante, la notifica deve intendersi perfezionata nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione, mentre per il destinatario, la notifica deve intendersi perfezionata nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna”.

Pertanto, nella ricostruzione della corte fiorentina, la seconda parte dell’art. 16-septies – in forza del quale “quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo” – sarebbe disposizione valevole solo per il destinatario della notifica.

Sulla base di tali premesse, la Corte di Appello di Firenze ha rigettato l’eccezione preliminare di decadenza dell’impugnazione e ritenuto tempestivo l’atto di appello in questione, notificato dopo le ore 21 del giorno di scadenza del termine semestrale ex art. 327 c.p.c., così discostandosi, come si è anticipato, dall’orientamento di legittimità formatosi sul punto.

A cura di Giulio Carano