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giurisprudenza

Notificazioni a mezzo servizio postale: termine di decorrenza in assenza di data apposta manualmente sull’avviso di ricevimento (Cass. Sez. II, 26 gennaio 2022, n. 2324)

Con la sentenza in evidenza la Suprema Corte prende posizione sulla data di ricezione dell’avviso di ricevimento di una notifica, allorché non sia chiara, o non sia stata apposta manualmente la data di ricezione sulla ricevuta di ricevimento, della notifica inoltrata per posta. In tali casi, la Corte sentenzia che “la notificazione a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento, prescritto dall’art. 149 c.p.c., che è parte integrante della relazione di notificazione ed ha natura d’atto pubblico, il quale, ai sensi dell’art. 2700 c.c., fa piena prova sino a querela di falso delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (Cass. 22 aprile 2005 n. 8500, Cass. 27 aprile 2004 n. 8032). Qualora manchi l’indicazione in ordine alla data di avvenuta consegna sull’avviso di ricevimento “i termini, che decorrono dalla notificazione eseguita per posta, si computano dalla data del bollo apposto sull’avviso medesimo dall’ufficio postale che lo restituisce”.

A cura di Raffaella Bianconi