Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Omessa pronuncia e statuizione implicita: differenze (Cass., Sez. III, 7 aprile 2022, n. 11319).

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione, in continuità con il proprio consolidato orientamento, ribadisce i confini del vizio di omessa pronuncia.
Si afferma infatti che per integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non è sufficiente la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto. Al contrario, deve ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto della domanda o della eccezione formulata dalla parte quando l’accoglimento della pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia, anche se manchi, al riguardo, una specifica argomentazione (Cass. 4 ottobre 2011, n. 20311; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 13 agosto 2018, n. 20718; Cass. 4 giugno 2019, n. 15255; Cass. 29 gennaio 2021, n. 2151).
Nel caso sottoposto alla sua attenzione la Corte di legittimità ha rilevato che la Corte territoriale non aveva affatto omesso di decidere in ordine alla proposta domanda di garanzia, della cui riproposizione ha dato debitamente conto in sentenza, ma, richiamando la circostanza dell’avvenuto adempimento dell’obbligazione scaturente dalla polizza, aveva ritenuto estinta la relativa obbligazione, pervenendo, correttamente, ad una pronuncia di rigetto implicito.
Nel caso di specie il ricorrente aveva denunciato l’omessa pronuncia della Corte territoriale sulla domanda di garanzia da lui proposta nei confronti della (OMISSIS) s.p.a., ma sulla base delle suddette considerazioni di fatto e di diritto il ricorso veniva rigettato.

A cura di Silvia Ventura.