Nell’ambito di un giudizio penale, l’avvocato del cliente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, al termine della propria attività, aveva presentato istanza per la liquidazione dei propri compensi, sulla quale il giudice investito del procedimento aveva omesso di pronunciarsi.
Il legale, stante l’omissione del giudice, citava in giudizio il Ministero della Giustizia per ottenere la condanna al pagamento dei compensi maturati.
I giudici di merito, tuttavia, rigettavano la domanda sostenendo che nel caso di specie l’avvocato avrebbe dovuto agire con il rimedio di cui all’art. 170 DPR 115/2002.
Quest’ultimo ricorreva in Cassazione sostenendo che l’omessa pronuncia sull’istanza non è disciplinata dall’art. 170 DPR 115/2002 richiamato sia dal Tribunale che dalla Corte di Appello competenti, che poteva essere applicato solo in caso di accoglimento o rigetto dell’istanza.
Con la sentenza in commento, la Suprema Corte rigettava il ricorso e confermava la sentenza della Corte di Appello sul presupposto che l’omessa pronuncia fosse equiparabile al rigetto dell’istanza e, pertanto, debba seguire il medesimo iter procedurale. Peraltro, specificava la Cassazione, in materia di patrocinio a spese dello Stato esiste una competenza funzionale alla liquidazione dei compensi del giudice investito della causa che verrebbe meno qualora, in caso di omessa pronuncia sull’istanza, si ritenesse ammissibile il giudizio ordinario.
A cura di Sofia Lelmi