Con la sentenza in commento le Sezioni Unite della Corte di Cassazione definiscono i limiti entro i quali il convenuto opposto possa proporre domande nuove rispetto a quelle proposte in via monitoria nell’ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Le sezioni unite della Corte di Cassazione ricordano anzitutto come l’impostazione tradizionale affermi che il soggetto che si è avvalso dello strumento monitorio nel giudizio ordinario di cognizione rivesta poi processualmente il ruolo di convenuto, ma sostanzialmente, il ruolo di attore. Danno però atto di una posizione ermeneutica, soprattutto dottrinale, che aspirerebbe a superare questa inversione e ad affermare una coincidenza tra posizione processuale e ruolo sostanziale.
Venendo al quesito sottoposto dalla sezione semplice, rileva che secondo un primo orientamento di legittimità la proposizione di domande nuove da parte del convenuto opposto sarebbe ammissibile solamente nel caso in cui l’opposto abbia introdotto nel giudizio un ulteriore tema di indagine che lo consenta.
Con la sentenza in commento le sezioni unite della Corte di Cassazione aderiscono invece al diverso e più recente orientamento di legittimità, affermando il seguente principio di diritto: “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell’opposto nella comparsa di risposta di domanda alternative a quella introduttiva in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso diretto all’ingiunzione”.
Nel caso di specie una società agiva in via monitoria nei confronti di due enti pubblici per vedersi riconoscere il rimborso di una certa somma quale corrispettivo per prestazioni sanitarie.
Nel giudizio di opposizione, in via riconvenzionale e subordinata, la società chiedeva che i due enti pubblici venissero condannati a pagare una diversa somma ai sensi dell’art. 1337 c.c. o in subordine ai sensi dell’art. 2041 c.c.
La domanda veniva dichiarata inammissibile e l’opposizione accolta, decisione confermata in sede di appello, in applicazione del primo orientamento di legittimità ricordato anche dalle sezioni unite della Corte di Cassazione.
Le sezioni unite hanno dunque risolto il contrasto in favore di una possibilità più estesa da parte del convenuto opposto di proporre domande nuove nell’ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e ritenendo pertanto ammissibile la proposizione delle domande alterative ai sensi dell’art. 1337 c.c. e 2041 c.c.
A cura di Silvia Ventura