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giurisprudenza

Opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dall’avvocato per il pagamento dei suoi compensi: in caso di proposizione dell’opposizione tramite citazione, ai fini della tempestività rileva solo la notifica dell’atto (Cass., Sez. VI, Ord., 30 agosto 2022, n. 25516)

Con l’ordinanza in esame la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sulla questione della tempestività dell’opposizione a ingiunzione ottenuta dall’avvocato ai fini del pagamento degli onorari.

Nel caso di specie, a quanto risulta dal testo della pronunzia:

–      l’avvocato aveva notificato il decreto ingiuntivo in data 4.4.2019;

–      l’opposizione, proposta sotto forma di atto di citazione (anziché sotto forma di ricorso ex art. 702bis c.p.c., come previsto dall’art. 14, d. lgs. 150/2011), era stata notificata in data 4.4.2019;

–      l’atto di citazione era stato depositato in data 17.5.2019.

Su tali presupposti, il Tribunale – investito dell’opposizione – aveva dichiarato inammissibile l’opposizione perché depositata oltre il termine di cui all’art. 641 c.p.c.

La Corte di Cassazione, a fronte del ricorso proposto dall’originario opponente, ha ritenuto errata la pronunzia di prime cure e affermato che “l’opposizione avverso l’ingiunzione ottenuta dall’avvocato nei confronti del proprio cliente ai fini del pagamento degli onorari proposta con atto di citazione, anziché con ricorso ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. e dell’art. 14 del d. lgs. 150/2011, è da reputare utilmente esperita qualora la citazione sia stata comunque notificata entro il termine di quaranta giorni dalla data di notificazione dell’ingiunzione di pagamento”.

Ciò in quanto “solo il deposito della citazione in opposizione è stato tardivamente effettuato rispetto al termine previsto per l’opposizione, mentre tale termine risultava essere stato rispettato in relazione al diverso momento della notifica”.

A tal fine, la pronunzia richiama la sentenza delle Sezioni Unite n. 758/2022 e, in particolare, la relativa affermazione circa “il carattere innovativo dell’art. 4, comma 5 [del d. lgs. 150/2011], che ha ammesso una sanatoria piena degli effetti processuali e sostanziali prodotti dalla domanda originariamente proposta (secondo il rito erroneo concretamente applicato) e, quindi, ha escluso che l’errore sulla forma dell’atto introduttivo possa riflettersi sulla tempestività dell’opposizione stessa, tranne quando si siano maturate decadenze e preclusioni (che “restano ferme”) secondo le norme seguite precedentemente”.

A sommesso avviso di chi scrive, però, i principi affermati nella pronuncia in esame, applicati al caso di specie, avrebbero dovuto indurre la Suprema Corte a svolgere delle argomentazioni diverse.

Il testo dell’art. 4, comma 5, d. lgs. 150/2011 appare chiaro nel senso di valorizzare, fino al momento dell’eventuale provvedimento di mutamento, il rito concretamente seguito dalla parte.

Nel caso di specie, l’opponente, avendo proposto opposizione attraverso atto di citazione, avrebbe dovuto anche depositare/iscrivere a ruolo l’opposizione nel termine di 10 giorni di cui all’art. 165 c.p.c., pena l’improcedibilità della domanda e l’irrevocabilità del decreto ingiuntivo.

A quanto risulta, invece, il deposito dell’atto di opposizione era avvenuto sia oltre il termine di 40 giorni per l’opposizione, sia oltre il termine di 10 giorni per l’iscrizione a ruolo, così integrando una forma di decadenza o preclusione rilevante ai sensi dell’art. 4, comma 5, d. lgs. 150/2011, non sanabile tramite un successivo provvedimento di mutamento del rito.

In altre parole, dalla lettura delle norme in rilievo sembra emergere un sistema in forza del quale, a prescindere dall’eventuale adempimento, nel termine di 40 giorni, del deposito dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, ove questo consista in un atto di citazione tempestivamente notificato, andrà comunque depositato/iscritto a ruolo ex art. 165 c.p.c. entro i successivi 10 giorni, pena l’improcedibilità dell’opposizione (rilevabile d’ufficio).

A cura di Giulio Carano