La pronuncia trae origine dal provvedimento di inammissibilità dell’opposizione promossa da un cliente contro il decreto ingiuntivo emesso in favore del suo legale.
In particolare, il Tribunale territorialmente competente aveva dichiarato che in materia di compensi per patrocinio svolto in sede amministrativa non trovava applicazione il rito sommario speciale di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 150 del 2011, per cui l’opposizione proposta con ricorso, anzichè con citazione, era da ritenersi inammissibile, poichè l’atto introduttivo era stato notificato oltre il termine di quaranta giorni.
Il cliente ha proposto ricorso in cassazione contro tale pronuncia per due motivi:
– l’opposizione doveva essere definita con pronuncia collegiale a pena di nullità;
– pur essendo in discussione compensi per il patrocinio svolto in un giudizio amministrativo, l’opposizione non soggiaceva alla limitazione prevista per le cause in materia di compensi giudiziali civili, sicchè l’opposizione – in quanto sottoposta al rito ordinario – era tempestiva essendo stata la citazione introduttiva notificata nel termine di cui all’art. 641 c.p.c.
La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile rilevando che il Tribunale aveva esplicitamente ritenuto la causa sottratta al rito sommario speciale del D.Lgs. n. 150 del 2011 dichiarando così l’inammissibilità dell’opposizione in quanto proposta con ricorso.
L’approccio processuale del Tribunale avrebbe quindi consentito al soccombente di impugnare la decisione solo con l’appello, e non direttamente con il ricorso in cassazione, essendo tale mezzo riservato all’impugnazione dell’ordinanza emessa ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14. E ciò a prescindere dalla forma del provvedimento impugnato giacchè al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento che ha deciso la controversia, assume rilevanza la forma adottata dal giudice solo se la stessa è frutto di una consapevole scelta mentre, nel caso di specie, la definizione della lite con ordinanza da parte del Tribunale non appare soluzione intenzionalmente volta ad ottemperare al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, la cui applicabilità è stata invece espressamente esclusa dal medesimo Tribunale.
La Corte pertanto rigetta il ricorso ritenendolo inammissibile.
A cura di Corinna Cappelli