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giurisprudenza

Patrocinio a spese dello Stato e liquidazione delle spese all’ausiliario del giudice (Corte Cost., Ord., 6 febbraio 2013, n. 12)

Con l’ordinanza in parola, la Consulta ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 131, comma 3, D.P.R. n. 115/2002, sollevata dal Tribunale di Caltanissetta, in riferimento agli artt. 3 e 36, Cost. Ai sensi del citato art. 131, sugli effetti dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, “Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione”. Nel caso in esame, il giudice remittente paventava che la norma censurata – che non prevede al terzo comma l’anticipazione delle spese da parte dell’Erario – avrebbe ostacolato, se non addirittura compromesso, il soddisfacimento del credito da parte degli ausiliari del giudice nel procedimento civile (nella fattispecie un a.t.p.), creando effettivamente una disparità di trattamento tra i vari operatori professionali del processo. La Corte Costituzionale al contrario, ha escluso che dall’applicazione della norma possa derivare la gratuità dell’opera svolta dal consulente tecnico, come pure ha rilevato che non vi sia alcun principio costituzionale che imponga un modello unitario di liquidazione di spese e compensi per gli ausiliari del magistrato. La Corte, rilevando che comunque le spese giudiziali relative all’accertamento tecnico preventivo sono ordinariamente liquidabili secondo il principio della soccombenza, ha ritenuto infondati i dubbi espressi dal remittente in ordine alla concreta possibilità per il consulente di vedersi corrisposti i propri compensi, che infatti, o graveranno sui soggetti di cui al citato art. 131, ovvero, qualora sia impossibile ripeterli da costoro, se ne potrà chiedere la prenotazione a debito, con successiva liquidazione a carico dell’Erario.

a cura di Guendalina Carloni