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giurisprudenza

Patrocinio a spese dello Stato: il giudice dell’opposizione ex art.170 del D.P.R. n.115 del 2002, deve attivare i poteri istruttori officiosi per detto procedimento, non potendo ritenere tardiva la produzione di atti e documenti necessari per verificare la permanente sussistenza dei requisiti reddituali richiesti (Cass., Sez. III, Ord., 23 giugno 2023, n. 18034)

L’ordinanza in esame afferma il principio secondo il quale il giudice, investito del giudizio di opposizione ex art.170 D.P.R. 115/02 avverso il rigetto dell’istanza di liquidazione presentata dall’avvocato della parte ammessa al beneficio per la mancata verifica dell’attualità delle condizioni reddituali, non può ritenere tardiva la produzione di atti e documenti necessari per la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per il godimento del beneficio dovendo esercitare i poteri istruttori officiosi tipici di detto procedimento per accertarne la permanenza.

Nel caso di specie, il tribunale aveva rigettato la richiesta di liquidazione del compenso dell’avvocato che aveva assistito la cliente ammessa la beneficio del patrocinio a spese dello Stato dal COA per un giudizio di scioglimento del matrimonio. Il tribunale aveva rigettato la richiesta sul presupposto che l’istante, pur sollecitato, non aveva mai prodotto la documentazione richiesta per verificare il permanere dei requisiti richiesti per l’ammissione. Il giudice dell’opposizione, a sua volta, aveva respinto l’opposizione perché i requisiti richiesti per l’ammissione al patrocinio devono sussistere sia al momento della domanda ma anche al momento della liquidazione. Gli accertamenti della Guardia di Finanza sono a discrezione del giudice che non ha obblighi al riguardo; in ogni caso, l’istante aveva prodotto tardivamente la documentazione richiesta e, quindi, non vi era prova della sussistenza e permanenza dei requisiti.

La Corte di cassazione ha sconfessato il ragionamento offerto dal tribunale partendo dall’analisi del contesto normativo di riferimento; in particolare, la Corte ha analizzato l’art.127 D.P.R. 115/02, norma che prevede che l’ufficio giudiziario cui è trasmesso il provvedimento di ammissione al patrocinio deve verificare la sussistenza dei requisiti tanto al momento della richiesta quanto a quello della liquidazione; e l’art.136 D.P.R. 115/02, norma secondo la quale il magistrato deve revocare l’ammissione al beneficio se sopravvengono modifiche reddituali rilevanti ovvero se si accerti l’insussistenza dei requisiti per l’ammissione disposta dal COA. In questo contesto normativo, dunque, il difensore che presenti l’istanza di liquidazione del compenso può essere chiamato a documentare la sussistenza dei requisiti al momento dell’ammissione e successivamente al momento della liquidazione, anche se ciò si riferisca ad annualità differenti. La Corte, pertanto, ha affermato che quando il giudice respinge la richiesta e revoca l’ammissione, in sede di opposizione deve esercitare tutti i poteri istruttori officiosi per verificare la sussistenza e permanenza dei requisiti: non può respingere l’opposizione affermando che l’istante non ha prodotto la documentazione necessaria o che l’ha prodotta tardivamente.

A cura di Fabio Marongiu