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giurisprudenza

Patrocinio a spese dello stato: la rinuncia spetta solo al titolare del beneficio (Cass., Sez. II, Ord., 16 novembre 2023, n. 31928)

L’avvocato che ha assistito la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ricorrente in cassazione e risultata vittoriosa all’esito del ricorso, aveva richiesto la distrazione delle spese “in favore del sottoscritto procuratore, con rinunzia al beneficio del patrocinio”.

La corte di Cassazione ha rigettato tale specifica domanda argomentando sotto due diversi profili. Da un lato precisando che la richiesta di distrazione delle spese legali non costituisce rinuncia implicita al patrocinio a spese dello stato; i due istituti hanno, infatti, differenti finalità, la distrazione delle spese ad attribuire al difensore il diritto di riscuotere in proprio i compensi mentre il patrocinio a spese dello stato quello di permettere anche ai non abbienti la tutela giurisdizionale.

Dall’altro l’istituto del patrocinio non è liberamente rinunciabile dal difensore essendo un diritto della parte ammessa a cui essa soltanto può rinunciare. Peraltro, ricorda la Corte, che non vi è necessaria corrispondenza tra le somme riconosciute in favore dello Stato ed il compenso percepito dall’Avvocato della parte ammessa al patrocinio, secondo la Cassazione “[…] “in tal modo si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l’eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass. 22017/2018).”

A cura di Sofia Lelmi