Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Patrocinio a spese dello Stato: la transazione della lite non osta alla liquidazione del compenso dovuto al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato (Cass., Sez. VI, Ord., 4 giugno 2021, n. 15710)

Nella complessa materia del patrocinio a spese dello Stato, la Suprema Corte interviene a chiarire un fondamentale assunto rispetto ai compensi dovuti al difensore in caso di transazione della lite. Nel caso di specie, nell’ambito di un procedimento penale, l’avvocato difensore di due parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato aveva stipulato una transazione con i responsabili civili, che tuttavia non contemplava il compenso al medesimo dovuto per l’opera professionale prestata. In ragione di ciò l’avvocato aveva depositato formale istanza per vedersi liquidate le proprie spettanze, che veniva tuttavia rigettata. Nei confronti di tale decisione proponevano opposizione sia l’avvocato che le parti civili personalmente ed il Tribunale accoglieva le doglianze, liquidando quindi il compenso dovuto al professionista. La Suprema Corte è stata chiamata ad esprimersi a riguardo a seguito del ricorso presentato dal Ministero della Giustizia, il quale deduceva che correttamente il Tribunale, in prima istanza, aveva reputato che l’accordo transattivo avrebbe dovuto contemplare anche la liquidazione delle spettanze dovute al difensore delle parti civili ammesse al predetto beneficio. Al contrario i giudici di legittimità affermano che la transazione della lite non osta alla liquidazione del compenso dovuto al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e ciò in quanto se, come è vero, lo Stato ha diritto di rivalsa per le spese anticipate (e quindi anche per gli onorari e le spese dovuti al difensore) quando, per effetto della transazione, la parte ammessa al patrocinio abbia conseguito almeno un sestuplo delle spese, ciò significa che la rivalsa dello Stato comunque presuppone e postula il diritto del difensore della parte ammessa al patrocinio alla liquidazione della proprie spettanze. Ad ulteriore conferma di ciò viene inoltre espressamente esclusa la configurabilità di un onere per il difensore di attivarsi al fine di inserire nell’accordo transattivo anche la liquidazione del proprio onorario.

A cura di Elena Borsotti