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giurisprudenza

Patrocinio a spese dello stato: parte vittoriosa e liquidazione dei compensi ridotta della metà (Cass., Sez. II, Ord., 17 novembre 2022, n. 33924)

Con la pronuncia in commento la Corte di Cassazione si è espressa in merito alla ratio sottostante la riduzione dei compensi liquidati ex D.M. 55/2014 e ss.mm. e ridotti della metà ex art. 130 D.P.R. 115/2002 nella particolare ipotesi di parte ammessa al patrocinio a spese dello stato e risultata vittoriosa all’esito del giudizio.

L’avvocato ricorrente – che aveva assistito la parte ammessa al patrocinio a spese dello stato risultata vittoriosa – aveva impugnato il decreto di liquidazione delle proprie competenze sostenendo che, nel caso di specie, fosse priva di giustificazione la riduzione dei compensi pari alla metà, operata dal Giudice, tenuto conto della condanna della parte soccombente a rimborsare allo Stato l’importo privo della riduzione. A parere del ricorrente avrebbe dovuto esservi corrispondenza fra la somma che la parte soccombente era stata condannata a pagare all’Erario a titolo di spese processuali della parte vincitrice e quella liquidata al difensore della stessa parte ammessa al patrocinio a spese dello stato; diversamente l’Erario si troverebbe a riscuotere compensi doppi rispetto a quelli spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio.

Secondo la Suprema Corte, non esistendo una norma che disciplina espressamente tale ipotesi, per dirimere la questione occorre fare riferimento alla previsione generale contenuta nell’art. 130 D.P.R. 115/2002 che prevede la riduzione dei compensi pari alla metà senza alcuna distinzione ed all’art. 133 D.P.R secondo cui “Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato”.

Alla luce del contenuto delle due norme, la Cassazione, ha ritenuto corretta la scelta operata dal giudice di merito in sede di liquidazione delle competenze del difensore stabilendo che “la circostanza che nella singola causa lo Stato possa incassare più di quanto liquida al singolo difensore compensa le situazioni in cui lo Stato non recupera quanto versa in favore dei difensori e contribuisce al funzionamento del sistema del gratuito patrocinio nella sua globalità”.

A cura di Sofia Lelmi