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giurisprudenza

Patrocinio legale: sussiste la giurisdizione del giudice italiano nel procedimento per il recupero dei compensi nei confronti di soggetto residente all’estero (Cass. Sez. II, Ord., 25 ottobre 2023, n. 29575)

L’avvocato ricorrente in Cassazione aveva chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento dei propri compensi nei confronti di soggetti residenti all’estero. Il predetto decreto veniva opposto ed il Tribunale adito accoglieva l’opposizione dichiarando il difetto di giurisdizione sul presupposto che gli opponenti fossero tutti residenti all’estero ed al di fuori dell’Unione Europea, in applicazione dell’art. 3, comma 2, L. 218/1995 e dell’art. 5 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968

A parere della ricorrente il richiamo alla norma doveva ora intendersi effettuato al Reg. CE n. 44/2001 e, successivamente, al Reg. UE n. 1215/2012, i quali – per espressa previsione dettata dall’art. 68 – avevano sostituito, ai fini del richiamo, la Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968.

Per effetto del predetto richiamo l’avvocato invocava l’applicazione del disposto degli artt. 5, Reg. CE n. 44/2001 e 7, Reg. UE n. 1215/2012 secondo cui è competente il giudice del luogo in cui la prestazione è stata o deve essere eseguita.

La Corte di Cassazione accoglieva il ricorso richiamando la propria decisione a sezioni unite (Cass. Sez. U – Ordinanza n. 18299 del 25/06/2021) secondo cui “in tema di giurisdizione dei giudici italiani nei confronti di soggetti stranieri, ai sensi dell’art.3, comma 2, della l. n.218 del 1995, allorché il convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro dell’Unione europea, la giurisdizione italiana, quando si tratti di una delle materie già comprese nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, sussiste in base ai criteri stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, che ha sostituito il Regolamento (CE) n. 44 del 2001, a sua volta sostitutivo della predetta convenzione”.

Nel caso in esame, tenuto conto che il convenuto non era domiciliato né residente in Italia, la giurisdizione deve essere verificata secondo i criteri di cui all’art. 7 Reg. UE 1215/2012, cioè individuando la giurisdizione sulla base del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio.

Nel caso di prestazione di servizi legali, il luogo di esecuzione della prestazione si identifica con quello in cui i servizi sono stati resi; trattandosi di patrocinio prestato di fronte ad un ufficio giudiziario italiano nel caso in esame sussiste la giurisdizione del giudice italiano.

A cura di Sofia Lelmi