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giurisprudenza

PCT: in Cassazione il rifiuto del sistema informatico impone il deposito cartaceo (Cass., Sez. VI, Ord., 17 dicembre 2021, n. 40557)

Una società vedeva dichiarato inammissibile il reclamo proposto avverso la sentenza dichiarativa del fallimento e proponeva pertanto ricorso per Cassazione, notificato il 12 aprile 2021. Il 28 aprile successivo, il legale della ricorrente tentava il deposito telematico del ricorso, che tuttavia veniva ripetutamente rifiutato dal sistema informatico in ragione di una serie di errori fatali. La ricorrente si risolveva, dunque, a chiedere rimessione in termini per il deposito cartaceo presso la cancelleria della Corte.

L’istanza veniva rigettata il ricorso dichiarato inammissibile in quanto tardivo. La Corte ha infatti evidenziato come la difesa della ricorrente avrebbe dovuto procedere al deposito in cartaceo entro il termine dei 20 giorni dalla notifica, senza necessità di una rimessione in termini. Secondo la normativa (D.L. n. 34/2020 conv. L. n. 77/2020) “nei procedimenti civili innanzi alla Corte di Cassazione, il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati può avvenire in modalità telematica”: prevedendosi dunque una facoltà e non un obbligo di deposito telematico, a seguito del rifiuto del sistema informativo, la difesa avrebbe dovuto procedere al deposito in cancelleria, anche, eventualmente, mediante spedizione a mezzo posta.

A cura di Leonardo Cammunci