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giurisprudenza

PCT: non è irricevibile l’atto telematico privo della marca da bollo. (Cass. Sez. III, Ord., 26 maggio 2020, n. 9664)

La Suprema Corte viene chiamata a dirimere una controversia in tema di deposito telematico considerato irricevibile dalla cancelleria della Corte di Appello in assenza della contestuale allegazione della marca da bollo.
Nel caso in esame i difensori dell’appellante depositavano nell’ultimo giorno utile per l’iscrizione a ruolo atto di citazione notificato all’appellato alle ore 22.12 del giorno di scadenza per la proposizione dell’appello. La cancelleria della Corte di Appello giudicava irricevibile l’atto poiché non veniva ad esso allegata ricevuta di pagamento della marca da bollo.
Gli appellanti provvedendo poi all’adempimento fiscale richiesto, chiedevano la rimessione in termini, che però veniva negata dalla Corte di Appello con conseguente dichiarazione di improcedibilità della domanda.
Pertanto l’Appellante si rivolgeva alla Suprema Corte per chiedere la riforma del provvedimento di appello, mentre il resistente, costituitosi, aggiungeva il rilievo della tardiva notifica dell’atto di citazione in appello, poiché avvenuta oltre le ore 21.
La Suprema Corte, quanto al tema della tardiva notifica, rilevava la declaratoria di incostituzionalità del D.L. n. 179 del 2012, art. 16-septies (conv. in L. n. 221 del 2012) già pronunciata con sentenza 75/2019; pertanto riteneva tale motivo infondato.
Quanto al primo motivo, invece, pur rilevando che l’art. 285 T.U. contempla il rifiuto, da parte del cancelliere, degli atti se non in regola fiscalmente, ha rilevato come lo stesso Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione generale della Giustizia Civile, con nota del 4 settembre 2017, n. 164259, ha escluso che tale sanzione si applichi anche nel caso di deposito telematico dell’atto introduttivo del processo; pur non vincolante, tale provvedimento viene quindi adottato anche dalla Corte che ritiene fondato il motivo, confermando che ai sensi del D.L. 18 ottobre 2012, n. 170, art. 16 bis, comma 7, conv. con modifiche in L. 17 dicembre 2012, n. 221, “il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia”. Pertanto da quel momento alcun rifiuto può dirsi validamente accettato e il Giudice di Appello quindi avrebbe errato nel giudicare tardivo l’appello.

 

A cura di Simone Pesucci