Nell’ipotesi in cui, nel corso di giudizio di appello, le parti raggiungano un accordo che definisce la controversia, la Corte deve pronunciare sentenza che affermi la cessazione della materia del contendere, ciò perché, pur essendo venuti meno la ragione di contrasto tra le parti e l’interesse alla pronuncia, deve essere evitato il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (art. 338 c.p.c.) che sarebbe titolo esecutivo non attuale rispetto alla nuova volontà delle parti.
A cura di Raffaella Bianconi