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giurisprudenza

Per impugnare in nome e per conto dell’imputato, qualora debba essere introdotto un successivo gravame, è necessario che la firma della parte sia autenticata dal legale, non potendosi ricavare tale potere dall’istanza di rimessione in termini (Cass., Sez. II Pen., 16 maggio 2017, n. 24130)

La Corte di Cassazione – con la sentenza in commento – ha ribadito un importante principio giurisprudenziale relativo alla nomina rilasciata dall’imputato al difensore per la proposizione dell’istanza di restituzione nel termine.

In particolare, il Collegio ha ribadito che se l’atto di appello introduttivo di un successivo giudizio risulta presentato e sottoscritto solamente dal difensore, non può ritenersi che il potere di quest’ultimo ad impugnare in nome e per conto dell’imputato sia ricavabile dalla stessa istanza. Infatti, a tal fine è indispensabile che la sottoscrizione della parte sia necessariamente apposta in calce all’atto e sia autenticata dal legale.

A cura di Guendalina Guttadauro