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giurisprudenza

Per l’instaurazione dei procedimenti avanti al Giudice di Pace non è necessaria la formale presentazione della nota di iscrizione a ruolo (Cass.,Ssez. Un., 12 Gennaio 2022 n. 758)

Nella sentenza in commento la Corte di Cassazione a sezioni unite è chiamata a valutare la costituzione del convenuto avvenuta prima dell’iscrizione a ruolo della causa da parte dell’attore.
In particolare il ricorrente evidenzia che la costituzione in un giudizio ancora non instaurato, stante l’omessa presentazione della nota di iscrizione a ruolo, non doveva ritenersi valida ed il convenuto fosse da ritenersi quindi contumace.
Il ricorso per cassazione veniva originariamente posto alla terza sezione che invece ne rimetteva l’esame alle sezioni unite rilevando un ulteriore questione di particolare importanza, riguardante le conseguenze della scelta erronea del rito ordinario compiuto per l’opposizione a cartella di pagamento rispetto all’introduzione mediante ricorso.
In tal caso la Corte rileva l’omissione del giudice di primo grado della disposizione di mutamento di rito in prima udienza.
Nell’ottica menzionata il Collegio ritiene che per la costituzione delle parti nel procedimento davanti al giudice di pace non sia necessaria la presentazione di una nota di iscrizione a ruolo, la quale non risulta compatibile con il suddetto procedimento.
Pertanto il convenuto può costituirsi in giudizio in mancanza della costituzione dell’attore e prima che sia scaduto il termine per la costituzione dell’attore stesso.

A cura di Simone Pesucci