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giurisprudenza

Possono essere proposte con separati giudizi le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito relativi al medesimo rapporto di durata (Cass., Sez. Lav., 4 dicembre 2017, n. 28963)

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione, in continuità con propri precedenti ed in particolare con quanto stabilito a sezioni unite nella sentenza n. 4090/2017, si sofferma sul concetto di infrazionabilità del credito e sulle conseguenze giuridiche, offrendo un’efficace sintesi di alcuni principi giuridici in materia.

La Suprema Corte di Cassazione statuisce in sintesi che le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, ancorché relativi al medesimo rapporto di durata, ben possano essere proposte con separati processi.

Rileva la Corte di Cassazione come del resto il sistema processuale sia tutto imperniato sulla proponibilità in tempi e processi diversi di domande intese al recupero di singoli crediti facenti capo ad un unico rapporto complesso tra le parti (vd. ad es. la possibilità di pronunciare sentenza di condanna in via generica) e che vi siano casi in cui addirittura è la legge stessa ad imporre azioni separate per crediti derivanti dal medesimo rapporto di durata (vd. ad es. l’introduzione del Rito Fornero con il quale non possono proporsi domande diverse da quella di impugnazione del licenziamento salvo che siano fondate sugli stessi fatti costitutivi).

Al contrario, osserva la Corte di Cassazione nella citata sentenza, la tesi di necessaria proponibilità con un’unica azione di tutti i crediti inerenti un medesimo rapporto di durata condurrebbe a situazioni così irragionevoli da risultare di per sé incostituzionale anche a prescindere dalla violazione di specifici parametri di costituzionalità, avendo da tempo il principio di ragionevolezza guadagnato una propria autonomia rispetto al testo costituzionale.

Dunque secondo la Corte di Cassazione il divieto di azione frazionata presuppone la sussistenza di due necessari requisiti: inscrivibilità delle pretese creditorie nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato e assenza in capo all’attore di un interesse oggettivo al frazionamento.

Nel caso di specie il giudice di primo grado dichiarava improponibile la domanda del ricorrente volta a vedersi riconosciuto il diritto alla corresponsione da parte dell’ex datore di lavoro di un premio di risultato poiché, a detta del giudice di merito, avrebbe dovuto proporre tale domanda nel medesimo giudizio relativo alla quantificazione e corresponsione del T.F.R. già conclusosi tra le medesime parti.

In ottemperanza ai suddetti principi sia il giudice di appello che di legittimità, hanno invece rifiutato tale impostazione e ritenuto invece che il diritto al premio di risultato, distinto da quello al T.F.R., ben potesse essere azionato con autonomo e distinto giudizio.

A cura di Silvia Ventura