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giurisprudenza

Procedure concorsuali: non è atto di straordinaria amministrazione il conferimento dell’incarico professionale, se finalizzato al risanamento dell’impresa (Cass., Sez. I, Ord., 16 maggio 2022, n. 17391)

A seguito del fallimento di una società precedentemente sottoposta a concordato preventivo, un avvocato proponeva domanda di ammissione al passivo, in prededuzione, in ragione della proposizione di un ricorso al TAR (redatto e notificato in costanza di concordato preventivo) avverso un provvedimento ministeriale di annullamento di concessioni ed erogazioni di contributi alla società fallita. Sia il giudice delegato che il Tribunale, a seguito dell’opposizione del professionista, rigettavano la domanda in ragione del fatto che, qualificandosi la procura per la difesa in giudizio come atto di straordinaria amministrazione, il professionista non aveva ricevuto l’apposita autorizzazione dagli organi del concordato.

La Corte di Cassazione accoglieva il ricorso dell’avvocato, richiamando alcune precedenti pronunce (Cass 9263/2002 e 23796/2006), secondo le quali l’incarico conferito a un legale dalla società in concordato preventivo non è atto di straordinaria amministrazione – e dunque non richiede l’autorizzazione degli organi della procedura – se sulla base del principio di proporzionalità (da valutarsi non solo in termini di proporzione tra spese e condizioni dell’impresa) risulta adeguato, anche se di costo elevato, alle necessità risanatorie dell’impresa e non meramente finalizzato all’allontanamento della dichiarazione di fallimento.

A cura di Leonardo Cammunci