La Suprema Corte torna a pronunciarsi in merito all’utilizzo della posta elettronica, confermando l’irregolarità di tale strumento quando utilizzato dalle parti private. In particolare il caso di specie trae origine dal mancato rinvio dell’udienza dinnanzi alla Corte d’Appello a seguito di formale istanza di differimento trasmesso a mezzo pec da parte del difensore dell’imputato. I Giudici di legittimità, richiamando la consolidata giurisprudenza in forza della quale nel processo penale alle parti private non è consentito effettuare comunicazioni, notificazioni ed istanze mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata, precisa che, anche volendo aderire all’orientamento meno restrittivo, per il quale l’utilizzo di tale strumento determina una mera irregolarità, laddove la parte privata decida di avvalersene la stessa non potrà dolersi del mancato tempestivo inoltro al giudice procedente dell’istanza, dovendosene assumere il relativo rischio.
A cura di Elena Borsotti