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giurisprudenza

Procura per ricorrere in Cassazione? Basta che sia presente nell’atto originale (Cass., Sez. Un., 19 novembre 2021 n. 35466)

La questione rimessa alle Sezioni Unite trae origine dall’eccezione, sollevata dai resistenti in un giudizio di cassazione, di inammissibilità del ricorso per mancanza della procura speciale nella copia loro notificata.

I ricorrenti contestavano detta eccezione di nullità per difetto della procura speciale nella copia notificata rilevando che “la procura non deve essere notificata alle controparti, potendo essere contenuta in un foglio a parte o in un separato atto (procura notarile o altro)”, giacchè l’unico requisito “è la preesistenza della procura alla notifica del ricorso”. Rilevavano inoltre che non è necessaria la sottoscrizione della procura essendo invero sufficiente la sottoscrizione dell’atto da parte del difensore, la quale si intende estesa anche alla procura.

La Corte adita, avendo rilevato un contrasto giurisprudenziale sui requisiti di ammissibilità del ricorso per cassazione in relazione alla procura, rimette alle Sezioni Unite la questione circa l’individuazione dei criteri e regole condizionanti l’ammissibilità del ricorso enucleando tre quesiti:

a) se, in caso di procura a margine o in calce al ricorso, la verifica dell’anteriorità del rilascio rispetto alla notifica dell’impugnazione possa esser compiuta anche solo mediante l’esame dell’originale depositato in cancelleria;

b) se, in caso negativo, sia sufficiente la semplice menzione della procura sulla copia notificata o, in alternativa, quali requisiti minimi debbano possedere eventuali ulteriori elementi di riscontro e se essi debbano risultare necessariamente sulla copia;

c) quali condizioni siano richieste, per il medesimo effetto, in caso di procura rilasciata su foglio separato.

Le Sezioni Unite evidenziano come nessuna delle norme speciali che disciplinano la formazione ed il deposito del ricorso per cassazione contenga un riferimento al contenuto della copia notificata del ricorso, aprendo così due possibilità opposte: la copia deve contenere esattamente tutto quel che contiene il ricorso originale cagionando altrimenti vizi processuali, oppure la copia comunque non incide sulla corretta integrità del ricorso in originale?

Dopo aver ripercorso i vari orientamenti sviluppatisi in ordine alla problematica evidenziata con particolare riferimento al tema della incorporazione della procura nell’atto cui la stessa inerisce anche alla luce delle più recenti modifiche legislative, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: l’incorporazione della procura rilasciata ex articolo 83, terzo comma, c.p.c. nell’atto di impugnazione estende la data di quest’ultimo alla procura medesima, per cui si presume che quest’ultima sia stata rilasciata anteriormente alla notifica dell’atto che la contiene.

Conseguentemente, non rileva, ai fini della verifica della sussistenza o meno della procura, l’eventuale mancata riproduzione o segnalazione di essa nella copia notificata, essendo sufficiente, per l’ammissibilità del ricorso per cassazione, la presenza della procura nell’atto originale.

Pertanto, le Sezioni Unite rigettano l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di procura, e rimettono il ricorso per l’esame alla Seconda Sezione Civile.

A cura di Corinna Cappelli