Con la sentenza in commento, la Quarta Sezione Civile del Tribunale di Milano, trovatasi di fronte alla produzione in giudizio di una corrispondenza tra legali espressamente qualificata come “riservata”, e dunque in chiara violazione di quanto previsto dall’art. 48 del codice deontologico forense, si sofferma sulla natura delle predette norme riconoscendole come fonti normative integrative e come tali interpretabili direttamente dalla Corte di Legittimità. Proprio le Sezioni Unite della Suprema Corte, richiamate dal giudice di primo grado, hanno affermato che l’infrazione deontologica, nel contesto di un procedimento, determina da un lato violazione delle regole processuali e dall’altro può essere fonte di responsabilità extracontrattuale nei confronti della controparte e dell’avvocato che la rappresenta. Pertanto, riconosciuta la violazione dell’art. 48,co. 1 del codice deontologico forense il Tribunale di Milano ha dichiarato il documento in questione inammissibile, poiché in evidente violazione dei doveri di lealtà e correttezza processuale, ed ha considerato (anche) tale condotta ai fini della riconosciuta responsabilità aggravata ex art. 96, co. 3 c.p.c..
A cura di Elena Borsotti