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giurisprudenza

Qualora la prova dell’emenda del condannato minorenne appaia ad una prima indagine insufficiente, l’istituto della riabilitazione speciale attribuisce al Tribunale per i Minorenni un potere-dovere di differire la decisione ad un tempo successivo, purchè non posteriore al compimento del venticinquesimo anno di età da parte dell’interessato. E trattasi di un potere-dovere di cui il medesimo Tribunale è tenuto a dare ragionato conto (Cass., Sez. I Pen., 4 marzo 2019, n. 9425)

L’istituto della riabilitazione del condannato minorenne, nel caso in cui la prova dell’emenda del condannato minorenne appaia insufficiente, autorizza il giudice a differire la relativa decisione ad un tempo successivo purchè non venga oltrepassato il limite del compimento del venticinquesimo anno di età da parte del soggetto interessato (art. 24, co. 4, RDL 1404/1934). A tal riguardo la Suprema Corte è intervenuta a chiarire che la norma sopra menzionata attribuisce un vero e proprio potere-dovere al Tribunale, del cui discrezionale esercizio lo stesso è tenuto a darne ragionato conto all’interno della motivazione del provvedimento adottato.

A cura di Elena Borsotti