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giurisprudenza

Reati di genere: automatica l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per la vittima a prescindere dalle proprie condizioni di reddito (Cass., Sez. IV Pen., Sent., 28 aprile 2022, n. 16272)

Muovendo dalle recenti argomentazioni della Consulta sui criteri di ammissione della vittima dei reati di genere al patrocinio a spese dello Stato, la Suprema Corte afferma l’automatica ammissione della stessa a prescindere dai consueti criteri di redditi, espressamente previsti dall’art. 76, co. 1 del DPR 115/2002. Lo stesso comma 4-ter della norma citata prevede infatti che, ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, possa prescindersi dai limiti reddituali per la persona offesa dai reati di cui agli artt. 572 (maltrattamenti in famiglia), art. 583-bis (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili), artt. 609-bis, 609-quater, 609-octies (violenza sessuale) e art. 612-bis (atti persecutori), nonché, ove commessi in danno di minori, per i reati di cui agli artt. 600 (riduzione in schiavitù), art. 600-bis (prostituzione minorile), art. 600-ter (pornografia minorile), art. 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), art. 601 (tratta di persone), art. 602 (acquisto e alienazione di schiavi), art. 609-quinquies (corruzione di minorenne) e art. 609-undecies (adescamento di minorenni). Per essere ammessa al beneficio la vittima dovrà dunque limitarsi ad indicare le generalità complete di tutti i componenti il proprio nucleo familiare con i relativi codici fiscali. Con la sentenza 1/2021 la Corte Costituzionale aveva infatti già affermato che nei confronti delle vittime di reati di violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia e stalking doveva essere garantito il patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente da reddito e situazione economica, in quanto il criterio che guida l’applicazione della norma in questione doveva essere ravvisato nella condizione di vulnerabilità delle vittime, per la maggior parte donne. Viene inoltre precisato dai giudici di legittimità come già da alcuni anni sia stato affermato dalla stessa Suprema Corte il diritto della persona offesa da uno dei reati indicati nella norma a fruire del patrocinio a spese dello Stato per il solo fatto di rivestire tale qualifica, a prescindere dalle proprie condizioni di reddito, che, dunque, non devono neanche essere oggetto di dichiarazione o attestazione. Lettura questa imposta dalla stessa ratio della norma, la cui finalità è quella di assicurare alle vittime di quei reati un accesso alla giustizia favorito dalla gratuità dell’assistenza legale.

                                                                                                                                                                                                                                                                                A cura di Elena Borsotti