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giurisprudenza

Responsabilità professionale dell’avvocato e giudizio prognostico (Cass., Sez. III, 11 novembre 2025, n. 28903)

Nel caso in esame la Suprema Corte affronta il tema della correlazione tra l’errore dell’avvocato e l’esito della causa.
A tal fine ribadisce che, nel giudizio sulla responsabilità dell’avvocato per negligenza nello svolgimento dell’attività professionale, la valutazione prognostica relativa al probabile esito dell’azione giudiziale – e dunque al nesso di causalità tra l’omissione e l’eventuale esito favorevole che il cliente avrebbe potuto ottenere – rientra nel merito della decisione. Di conseguenza, essa non è soggetta a sindacato in sede di legittimità, salvo il caso in cui si basi su un presupposto manifestamente e totalmente errato, trasformando così la questione in un tema di puro diritto. In tal caso, l’errore di sussunzione può essere dedotto mediante ricorso per cassazione.
Nel caso affrontato, la mancata allegazione della corretta procura speciale per promuovere ricorso per Cassazione, ne aveva causato la inammissibilità; il Cliente, rilevando il nesso di causalità tra l’errore e l’esito finale, aveva dedotto che vi erano numerosi motivi di merito che avrebbero potuto essere affrontati dalla Corte.
Adita quindi quest’ultima a seguito del rigetto nei precedenti due gradi di giudizio, la stessa affermava che in ogni caso una questione di merito non poteva essere affrontata nel suo sindacato.
Rigetta quindi il ricorso.

A cura di Simone Pesucci