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giurisprudenza

Responsabilità professionale dell’avvocato negligente: oneri del giudice per la quantificazione del danno al cliente (Cass., Sez. II, Ord., 25 agosto 2021, n. 23434)

Un avvocato veniva convenuto innanzi al Giudice di pace da due clienti che gli avevano conferito mandato per la gestione di una controversia di risarcimento del danno a seguito di un sinistro stradale. Il Giudice di pace rigettava la domanda, ma il Tribunale, in funzione di giudice d’appello, accertava che il legale non aveva posto in essere alcuna attività difensiva e lo condannava a risarcire un danno pari a complessivi Euro 6.400, corrispondenti al risarcimento che gli attori avrebbero potuto ottenere se fosse stato regolarmente avviato il procedimento. L’avvocato ricorreva per Cassazione, lamentando tra l’altro la mancanza di motivazione circa la liquidazione del danno.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso sul punto e, richiamando una copiosa giurisprudenza, a dichiarato che il Tribunale non avrebbe dovuto limitarsi a considerare la responsabilità professionale dell’avvocato per omesso svolgimento di un’attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente – vantaggio corrispondente al danno patito a seguito del sinistro – dovendo invece “motivare la liquidazione equitativa, indicando i criteri adoperati e gli elementi di fatto valorizzati, criteri ed elementi rispetto ai quali doveva fornire la dimostrazione della loro attinenza alla liquidazione, pur senza essere tenuto a una dimostrazione minuziosa e particolareggiata degli elementi valorizzati”.

A cura di Leonardo Cammunci