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giurisprudenza

Ricorso in Cassazione che si limita a riportare i dispositivi delle sentenze del Tribunale e della Corte d’Appello e le conclusioni delle parti formulate in appello: inammissibilità per omessa esposizione dei fatti di causa (Cass., Sez. II, Ord., 7 gennaio 2019, n. 122)

Con la pronuncia in esame, la Suprema Corte ha avuto modo di tornare sull’inammissibilità del ricorso in Cassazione per violazione del requisito della sommaria esposizione dei fatti di cui all’art. 366, n. 3, c.p.c.

Nel caso di specie, i resistenti avevano eccepito l’inammissibilità del ricorso perché “nel ricorso mancherebbe la ricostruzione dello svolgimento del processo di primo grado, delle motivazioni della sentenza, delle difese delle parti, riportate solo attraverso la mera trascrizione dei dispositivi delle sentenze del Tribunale e della Corte d’Appello e delle conclusioni delle parti formulate in appello”.

La Cassazione, in parte motiva, tramite richiamo a propri precedenti, ribadisce alcuni principi e, in primo luogo, che “il requisito della “esposizione sommaria dei fatti della causa” di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, è posto, nell’ambito del modello legale del ricorso, non tanto nell’interesse della controparte, quanto in funzione del sindacato che la Corte di Cassazione è chiamata ad esercitare e, quindi, della verifica della fondatezza delle censure proposte”.

Non solo, la Suprema Corte chiarisce che “esiste pertanto un rapporto di complementarità tra il requisito della “esposizione sommaria dei fatti della causa” di cui art. 366 c.p.c., n. 3 e quello – che lo segue nel modello legale del ricorso – della “esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione” (art. 366 c.p.c., n. 4), essendo l’esposizione sommaria dei fatti funzionale a rendere intellegibili, da parte della Corte, i motivi di ricorso e le censure mosse alla sentenza impugnata”.

Pertanto, si ha rispetto del modello legale di cui all’art. 366 c.p.c. quando, con l’esposizione dei fatti, il ricorrente mette il giudicante in condizioni di “percepire sia il rapporto giuridico sostanziale originario da cui è scaturita la controversia, sia lo sviluppo della vicenda processuale nei vari gradi di giudizio di merito, in modo da poter procedere poi allo scrutinio dei motivi di ricorso munita delle conoscenze necessarie per valutare se essi siano deducibili e pertinenti”.

Nel caso di specie, conclude la Suprema Corte, il ricorso si limita a riportare i dispositivi delle sentenze del Tribunale e della Corte d’Appello e le conclusioni delle parti formulate in appello, con evidente violazione dell’art. 366 c.p.c. e conseguente inammissibilità del ricorso.

A cura di Giulio Carano