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giurisprudenza

Ricorso per Cassazione: il conferimento della procura alle liti deve avvenire all’interno della finestra temporale segnata dal momento (iniziale) di pubblicazione del provvedimento da impugnare e da quello (finale) della notificazione del ricorso (Cass., Sez. Un., 19 gennaio 2024, n. 2075)

Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione sono state chiamate a decidere sulla questione che attiene al conferimento della procura speciale per proporre il ricorso per cassazione e, segnatamente, se questa possa essere rilasciata anche in data anteriore alla redazione del ricorso e in luogo diverso da quello indicato nell’atto stesso.

Infatti, secondo un primo orientamento maggioritario che si basa su una lettura rigorosa dell’art. 83 comma 3 c.p.c., si ritiene invalida la procura alle liti conferita per il ricorso per cassazione in cui l’autografia della sottoscrizione della parte non sia autenticata dal difensore contestualmente alla redazione dell’atto di impugnazione; sicché, la procura speciale non può essere un atto a sé stante, ma – ai fini dell’autentica – dev’essere necessariamente apposta in calce o a margine dell’atto principale.

Secondo un secondo orientamento minoritario, invece, il requisito della specialità della procura, di cui all’art. 83, comma 3 c.p.c., non postula la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell’atto cui accede, dal momento che, anche nel caso in cui la procura sia stata redatta, sottoscritta e autenticata in data anteriore a quella del ricorso, è possibile desumerne la specialità, da un lato, dalla sua congiunzione (materiale o telematica) al ricorso e, dall’altro, dalla sua susseguente notifica insieme a quest’ultimo.

Le Sezioni Unite danno seguito all’ultimo orientamento richiamato, incline a reputare valida la procura alle liti rilasciata ai fini della proposizione del ricorso per cassazione pur non contestualmente alla sua redazione.

Secondo le S.U. per risolvere la questione in esame giova muovere dal generale e superiore principio del “diritto di difesa” a cui deve essere assicurata una centralità fondamentale nel processo al fine di consentire l’effettività della tutela giurisdizionale. Di qui, la necessità di evitare eccessi di formalismo e, quindi, di restrizioni del diritto della parte all’accesso alla giustizia.

In questo contesto, e proprio al fine di una reale e piena esplicazione del diritto di difesa, la “funzione di grande rilievo sociale” dell’Avvocato assume una peculiare importanza nell’esercizio della giurisdizione, la quale – come precisato da queste Sezioni Unite con la sentenza n. 36507 del 9 dicembre 2022 – non può, pertanto, svolgersi “senza la reciproca e continua collaborazione tra avvocati e magistrati, che si deve fondare sul principio di lealtà; per cui, ove il professionista tradisca questa fiducia, potrà certamente essere chiamato a rispondere, in altra sede, del suo operato infedele; ma non si deve trarre dall’esistenza di possibili abusi, che pure talvolta si verificano, una regola di giudizio che abbia come presupposto una generale e immotivata sfiducia nell’operato della classe forense”.

Ciò premesso, affinché l’avvocato possa spendere il potere di certificazione dell’autografia della sottoscrizione della parte che la legge gli attribuisce, si rileva quindi essenziale solo la “collocazione topografica” della procura rispetto all’atto cui la stessa accede (e non la collocazione spaziale o temprale della stessa) che può essere realizzata anche mediante la congiunzione telematica. Inoltre, lo stesso art. 83 c.p.c., per altro verso, non fa menzione della data (né tantomeno del luogo) di conferimento quale requisito di forma-contenuto della procura alle liti.

Pertanto, ai fini del valido conferimento della procura alle liti anche per il giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 365  c.p.c. (richiamato per il controricorso dall’art. 370 c.p.c.), non è necessario che esso sia contestuale alla redazione dell’atto. Ciò che rileva essenzialmente ai fini dell’ammissibilità del ricorso per Cassazione è che il conferimento della procura alle liti avvenga all’interno della finestra temporale segnata dal momento (iniziale) di pubblicazione del provvedimento da impugnare e da quello (finale) della notificazione del ricorso: dunque, rispettivamente, né prima, né dopo (per tutte: Cass. Civ., S.U., n. 35466/2021). In questa finestra temporale la procura rilasciata su foglio separato ed afferente a un ricorso redatto in modalità analogica (come nel caso di specie) “si considera apposta in calce” al ricorso stesso in forza di presunzione legale assoluta.

A cura di Devis Baldi