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giurisprudenza

Rimessa alle Sezioni Unite la questione relativa alle conseguenze della notifica della sentenza di appello all’avvocato che nel frattempo si sia volontariamente cancellato dall’albo professionale (Cass., Sez. I, Ord., 28 gennaio 2016 n. 1611)

Nel corso di un procedimento relativo al pagamento degli utili e della liquidazione della quota di una società, l’appello veniva notificato al difensore della parte vittoriosa in primo grado, il quale però, nel frattempo, aveva richiesto la cancellazione dall’albo professionale per motivi di salute. La circostanza diveniva motivo di appello, ritenuto dirimente dalla Corte di Cassazione, la quale ha evidenziato l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale sul punto.
La Corte ha infatti ripercorso l’evoluzione della giurisprudenza, a partire dalle sentenze delle Sezioni Unite n. 935/1968 – che limitava il principio della perpetuatio iurisdictionis alle ipotesi di revoca e rinuncia al mandato e non anche alla cancellazione dall’albo –  e n. 10284/1996 – secondo la quale la cancellazione dall’albo determina il venir meno dello ius postulandi e della legittimazione del difensore di ricevere atti processuali, con la conseguenza che l’eventuale notificazione dell’appello dovrebbe essere effettuata alla parte personalmente e, ove destinata al difensore cancellato sarebbe inesistente, non comportando la decorrenza del termine “breve” per l’impugnazione. Rilevando che, nonostante l’apparente soluzione del precedente contrasto giurisprudenziale, la sentenza più recente sul punto (Cass. N. 10301/2012) ha ritenuto valida ed efficace la notifica dell’appello al difensore volontariamente cancellato dall’albo, la Corte di Cassazione ha rimesso nuovamente la questione alle Sezioni Unite.

A cura di Leonardo Cammunci