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giurisprudenza

Rischia la sanzione della radiazione dall’albo l’avvocato che, con mala fede o colpa grave, aggravi con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte (Cass., Sez. Un., 29 novembre 2018, n. 30868)

Nel caso in esame il COA territoriale e, successivamente, il C.N.F. avevano inflitto la sanzione della radiazione dall’albo a due avvocati per aver promosso numerose azioni esecutive nei confronti di una società debitrice, tutte fondate su titoli in realtà già precedentemente azionati nei confronti della medesima e già regolarmente adempiuti dalla stessa.

I due avvocati ricorrevano per Cassazione adducendo a loro difesa il ridimensionamento della personale responsabilità per aver comunque rimborsato circa la metà delle somme in contestazione ed aver promesso il rilascio di una fideiussione per le quote residue ancora dovute, nonché sostenendo l’involontarietà delle loro azioni motivate, peraltro, anche alla concorrente inadeguatezza della gestione delle procedure di debito della società debitrice.

Le Sezioni Unite rigettano il ricorso, confermando la sanzione inflitta dal C.N.F., sulla base delle seguenti considerazioni.

– Non è fondata la tesi dell’errore inconsapevole determinato dal concorso della società debitrice; i professionisti, piuttosto, hanno violato il dovere di diligenza in quanto, essendo in possesso di tutta la documentazione, erano in grado di effettuare le opportune verifiche per verificare i precedenti pagamenti. Ciò dimostra quindi la “suitas” della condotta, ex art. 4 C.D.F., che comporta un preciso onere di prova a carico dell’incolpato teso a dimostrare l’inevitabilità dell’errore o la sua non riferibilità.

– E’ priva di pregio la promessa del rilascio di una fideiussione per il pagamento delle rilevanti somme ancora dovute: l’avvocato che percepisca somme indebitamente è tenuto a restituirle, non a prometterne semplicemente la restituzione.

– Risultano violati fondamentali doveri professionali, quali i doveri di probità, dignità e decoro di cui all’art. 9 C.D.F.; il dovere di diligenza di cui all’art. 12 C.D.F.; il divieto di aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte ci cui all’art. 66 C.D.F.

In merito alla scelta della sanzione inflitta ai due avvocati, la Cassazione rileva che il C.N.F., con motivazione priva di vizi, ha fatto corretta applicazione dei criteri di cui all’art. 21 C.D.F., considerando queste circostanze: 1) l’ammontare delle somme incassate (oltre 3 milioni di Euro); 2) la gravità della colpa (intensità del dolo); 3) il riconoscimento dei fatti da parte degli incolpati senza porvi rimedio, unitamente alla unicità del disegno criminoso; 4) la gravità del pregiudizio provocato alla controparte; 5) la grave lesione all’immagine della categoria.

A cura di Devis Baldi