Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Risponde del reato di appropriazione indebita il cliente che non restituisce al proprio Avvocato le somme appartenenti al professionista (Cass., Sez. II Pen., 8 maggio 2018, n. 20117)

La questione portata al vaglio della Seconda Sezione della Cassazione Penale concerneva il fatto di un imputato che, a seguito di un sinistro indennizzabile, riceveva dalla compagnia assicuratrice il risarcimento dovuto unitamente alle spese legali per l’occorso e, purtuttavia, ometteva di trasferire al proprio Avvocato le somme così liquidate a titolo di compensi professionali per la difesa legale ricevuta.

La condanna dell’imputato da parte del Tribunale di primo grado e della Corte d’Appello viene quindi confermata dalla Cassazione con la presente sentenza, mediante la quale la Corte di legittimità ha potuto così riaffermare il principio secondo cui “il soggetto che abbia ricevuto una somma di denaro, appartenente a terzi, con l’obbligo di trasferirla all’avente diritto, ove non provveda alla restituzione della somma risponde del delitto di appropriazione indebita, quand’anche possa vantare ragioni di credito nei confronti del terzo”.

Per vero, la Cassazione, richiamando propri precedenti in merito, ricorda anche che negli stessi termini commette appropriazione indebita il professionista legale che trattenga somme riscosse a nome e per conto del proprio cliente, quand’anche sia creditore verso quest’ultimo per competenze derivanti dall’incarico professionale: in tali casi, l’unica via che ha il professionista per poter far operare il meccanismo civilistico della compensazione dei rispettivi debiti è che il medesimo dimostri non solo l’esistenza del proprio credito, ma anche la sua esigibilità ed il suo preciso ammontare.

A cura di Devis Baldi