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giurisprudenza

Rito lavoro: decorrenza dei termini di impugnazione e processo civile telematico (Cass., Sez. IV, Ord., 6 ottobre 2022, n. 29088)

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione conferma il proprio orientamento circa la corretta individuazione del dies a quo di decorrenza del termine lungo di impugnazione delle sentenze di primo grado nel rito lavoro, pur nella vigenza del processo civile telematico.
Nello specifico la Suprema Corte di Cassazione afferma che, quando la sentenza di primo grado venga emessa ai sensi dell’art. 429, co. 1 c.p.c. a norma del quale “nell’udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, il termine “lungo” per proporre l’impugnazione decorra dalla data della pronuncia, con esonero della cancelleria di provvedere alla comunicazione della sentenza alle parti. Ne consegue l’irrilevanza, a tal fine, della data di inserimento nel registro informatizzato e/o di un’eventuale comunicazione a cura della cancelleria della sentenza che fossero successive alla data dell’udienza di discussione e decisione. Solamente nell’ipotesi infatti in cui il giudice fissi un termine per il deposito delle motivazioni della sentenza, il termine lungo di impugnazione decorre dalla comunicazione alle parti dell’avvenuto deposito da parte del cancelliere.
Nel caso in esame la Corte d’Appello adita dichiarava la tardività dell’impugnazione proposta in quanto effettuata oltre il termine semestrale previsto dall’art. 427 c.p.c. decorrente dalla pubblicazione della sentenza, avvenuta tramite deposito cartaceo in cancelleria con contestuale inserimento telematico nel SICID. Il ricorrente sosteneva che, con la nuova disciplina sul processo telematico, la pubblicazione della sentenza avvenga con il deposito e l’inserimento della stessa nel fascicolo telematico e che il deposito del provvedimento in cancelleria da parte del giudice assuma, invece, il valore di trasmissione della minuta al cancelliere ex art. 119 disp. att. c.p.c.
Sulla base delle suddette ragioni il ricorso veniva rigettato.

A cura di Silvia Ventura.