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giurisprudenza

Rituale la rinuncia al ricorso per Cassazione anche se non notificata nelle forme di rito alla controparte purchè giunta a sua conoscenza (Cass., Sez. Un., Ord., 24 dicembre 2019, n. 34432)

La questione su cui la Corte si è pronunciata riguarda la validità e ritualità della rinuncia al ricorso per Cassazione depositata dal ricorrente ma non anche notificata alla controparte.

Un avvocato, in possesso del titolo di Avocat rilasciato in Romania, impugnava dinanzi al Consiglio Nazionale Forense l’atto di cancellazione dall’elenco speciale degli avvocati stabilizzati comunicatogli dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza.

Il CNF rigettava l’impugnazione, pertanto l’avvocato proponeva ricorso per Cassazione chiedendo tra le altre cose la sospensione della decisione.

Prima dell’adunanza camerale della Corte, l’avvocato depositava atto di rinuncia al ricorso sottoscritto solo dal proprio difensore, che veniva contestualmente depositato anche presso la sede del Consiglio dell’Ordine di appartenenza del legale.

Il Consiglio dell’Ordine depositava note in relazione all’atto di rinuncia, con cui -pur dando atto di averne avuto comunicazione- ne rilevava la irritualità per mancanza di sottoscrizione della parte personalmente e per mancata notificazione alla controparte, ai sensi dell’art. 390 c.p.c.

La Corte ha fornito un interessante lettura dell’art. 390 c.p.c. rilevando che la rinuncia agli atti, in quanto atto unilaterale recettizio, produce i suoi effetti quando giunge a conoscenza della controparte, senza che vi sia necessità di accettazione da parte di quest’ultima che rileva invece soltanto ai fini delle spese di lite.

Per aversi conoscenza dell’atto, non è necessario che vi sia notifica della rinuncia alle parti costituite o comunicazione agli avvocati delle stesse, essendo invero sufficiente che attraverso una mera comunicazione detta rinuncia venga comunque portata a conoscenza della controparte.

Pertanto, conclude la Corte, avendo l’avvocato depositato tempestivamente l’atto di rinuncia presso la sede del Consiglio dell’Ordine vi è prova di un’espressa comunicazione che, seppur non prevista dalla legge, assolve la stessa funzione prescritta, e rende la rinuncia pienamente rituale.

Circa la censura della mancata sottoscrizione della rinuncia dalla parte personalmente, la Corte la ritiene infondata in quanto la procura rilasciata dalla parte al difensore contemplava anche il potere di conciliare e transigere, che comprende anche la facoltà di rinunciare agli atti.

La Corte pertanto ritiene estinto il ricorso.

A cura di Corinna Cappelli