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giurisprudenza

Se il cliente revoca il mandato e non paga va condannato ex art. 96 c.p.c. (Cass., Sez. II, 23 agosto 2021, n. 23298)

Nel caso in esame l’Avvocato che non aveva riscosso dal proprio cliente in ragione di un mandato poi revocato, aveva chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo in danno di quest’ultimo.
Il Cliente ha proposto opposizione, rigettata; successivamente ha proposto gravame innanzi al Tribunale: quest’ultimo, nel rigettarlo, ha condannato il proponente ex art. 96 c.p.c.
Innanzi alla Corte quindi viene posto il quesito se il Tribunale potesse procedere a tale ulteriore condanna.
La Corte osserva che diversamente è legittima la statuizione di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96, comma 3 c.p.c., pronunziata nei confronti della cliente che, dopo aver revocato il mandato al suo avvocato, aveva pretestuosamente rifiutato di pagargli il compenso per la prestazione professionale; in particolare la Corte si sofferma sull’atteggiamento difensivo del Cliente il quale ha insistito nel gravame a proporre argomentazioni riguardanti il merito della posizione.
Lo stesso ha poi riproposto le medesime argomentazioni di merito anche innanzi alla Corte di Cassazione.
Tale linea difensiva del tutto improponibile ha creato il presupposto per la condanna ex art. 96 c.p.c. che pertanto la Corte conferma, rigettando quindi il ricorso.

A cura di Simone Pesucci