Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Se la casella PEC dell’avvocato è piena, la notifica va rinnovata al domicilio fisico del contribuente. (Cass., Sez. VI Trib., Ord., 24 Gennaio 2023, n. 2193)

La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha stabilito che se una notifica di atti processuali effettuata tramite posta elettronica certificata viene respinta perché la casella del destinatario è piena, è necessario inviarla nuovamente al domicilio fisico rispettando la metà dei termini di cui all’art. 325 c.p.c. a pena di invalidità della notifica. La notifica degli atti via pec deve essere fatta solo all’indirizzo del difensore domiciliatario, come risulta dagli elenchi INI PEC del Codice dell’amministrazione digitale, gestito dal Ministero della giustizia. L’articolo 82 del R.D. n. 37 del 1934 ha efficacia prescrittiva solo in caso di mancata notifica via pec per causa imputabile al destinatario.

A cura di Simone Pesucci