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giurisprudenza

Se la vicenda sostanziale ed esistenziale è unica, unico deve essere il processo (Cass., Sez. II, Ord., 19 ottobre 2021, n. 28847)

Un avvocato proponeva 38 procedimenti monitori nei confronti di una società sua cliente per ottenere il pagamento di alcune prestazioni professionali. Uno dei decreti emessi veniva opposto dalla società e annullato dal Giudice di Pace, ma il Tribunale competente accoglieva il ricorso del professionista, dichiarando infondata l’eccezione di indebito frazionamento del credito. Secondo il Tribunale, in particolare, l’esistenza di un rapporto pluriennale (dimostrato attraverso l’effettuazione negli anni di pagamenti per ingenti somme a titolo di compensi professionali da parte della società cliente all’avvocato) non comporta di per sé l’unitarietà del rapporto, essendo quindi possibile, in presenza di procure ad litem differenti per diverse controversie, procedere al recupero dei crediti derivanti dalle singole obbligazioni con procedure autonome.

La società ricorreva per Cassazione, la quale accoglieva il ricorso effettuando una ricognizione della giurisprudenza in materia di frazionabilità delle pretese creditorie. Fermo restando che non è frazionabile in più procedure di recupero il credito fondato su un “unico rapporto obbligatorio”, a tutela della buona fede anche processuale tra le parti di una obbligazione (cfr. Cass., SS.UU. 2372/2007), risulta possibile azionare diversi procedimenti solo nel caso in cui le singole pretese creditorie non siano fondate fondate su medesimi fatti costitutivi; con la precisazione che per “fatto costituivo” deve intendersi non solo il medesimo “fatto storico” o “contratto” ma anche l’esistenza anche solo fattuale di un unico “rapporto” tra le parti.

Ove risulti, dunque, l’esistenza di una “medesima vicenda esistenziale e sostanziale” tra le parti, occorre quantomeno che le pretese creditorie siano in prima battuta attivate nello stesso procedimento, a meno che non si dimostri l’oggettivo interesse del creditore all’azione autonoma.

A cura di Leonardo Cammunci

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Allegato:
28847-2021