La seconda sezione civile della Corte di cassazione con la pronuncia in esame, secondo i principi generali in materia di pluralità di rapporti obbligatori (artt.1193 e 1195 c.c.) applicabili anche al rapporto cliente/avvocato, afferma che è onere del cliente provare l’efficacia estintiva del pagamento per lo svolgimento di un determinato incarico professionale dedotto in giudizio dall’avvocato non potendo limitarsi a dichiarare e provare di aver eseguito pagamenti omnicomprensivi non specifici per singoli affari.
Nel caso di specie, l’avvocato aveva chiesto giudizialmente il saldo del compenso dovuto dal cliente per l’assistenza prestata in una causa civile. Il cliente si era costituito in giudizio fornendo la prova di un pagamento maggiore rispetto a quello chiesto producendo ricevute di bonifico e copie di assegni in favore dell’avvocato. Il cliente, tuttavia, non aveva fornito la prova della riferibilità dei suddetti pagamenti al rapporto professionale dedotto nel presente giudizio. L’avvocato deve solo provare l’esistenza della prestazione professionale eseguita ricadendo sul cliente l’onere di provare l’avvenuto pagamento di quanto richiesto; non è sufficiente dedurre e dimostrare di aver corrisposto una somma superiore a quella azionata per il pagamento di una pluralità di incarichi dati: è necessario che il cliente provi che il pagamento indicato si riferisca a quella specifica attività professionale per la quale l’avvocato agisce in giudizio.
A cura di Fabio Marongiu