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giurisprudenza

Se l’avvocato svolge attività processuale d’udienza ha diritto alla liquidazione del compenso anche se si limita a riportarsi agli scritti difensivi (Cass., Sez. II, Ord., 13 Giugno 2023, n. 16748)

La vicenda processuale in esame nasce da un ricorso ex art. 14 D.Lgs. n. 150/2011 promosso da un professionista Avvocato per ottenere il pagamento delle proprie competenze professionali.

Il Tribunale adito, tuttavia, rigettava la domanda in quanto in giudizio era emerso che la procura alle liti ricevuta dal professionista nel giudizio a monte era in realtà stata rilasciata soltanto per ragioni di cortesia, ossia per evitare che l’Avvocato resistente comparisse come difensore di sé stesso in un giudizio in cui era direttamente coinvolto, ma le scelte processuali erano state fatte dal medesimo unitamente ad un altro professionista Avvocato.

Adiva quindi la Corte di Cassazione l’Avvocato ricorrente adducendo la violazione dell’art. 132, c. 2 n. 4 c.p.c. sul rilievo che il Tribunale, dopo aver accertato lo svolgimento effettivo dell’attività difensiva da parte del ricorrente che aveva partecipato a tre udienze, aveva omesso di liquidare il compenso per l’attività svolta.

La Corte ritiene il motivo fondato rilevando che nel caso di specie il Tribunale, pur avendo accertato che l’Avvocato aveva svolto attività difensiva in favore dei resistenti partecipando a tre udienze, avesse però poi omesso di liquidare il compenso per tale attività.

A nulla rileva il fatto che si sia trattato di “presenza formale” in udienza, in cui l’Avvocato si era limitato a riportarsi agli atti difensivi in quanto si tratta, in ogni caso, di attività svolta dal difensore che deve essere retribuita.

Semmai, precisa la Corte, la natura dell’attività prestata, le questioni giuridiche affrontate in udienza ed il pregio dell’attività svolta possono solo incidere sul quantum del compenso del difensore, ma non possono in alcun modo elidere l’an della prestazione.

 

A cura di Devis Baldi