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giurisprudenza

Se l’opposizione al decreto ingiuntivo per il recupero dei compensi dell’avvocato viene introdotta con atto di citazione, ai fini della verifica della tempestività si guarda alla data della notifica (Cass., Sez. II, Ord., 21 marzo 2023, n. 8045)

Un avvocato otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento dei compensi professionali per l’attività prestata in favore di una società, la quale proponeva opposizione con atto di citazione. Il Tribunale dichiarava l’opposizione inammissibile in quanto, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 150/2011, avrebbe dovuto essere introdotta con ricorso e seguire il rito sommario di cognizione: nel caso di specie non si poteva procedere alla conversione del rito, poiché il deposito dell’atto di citazione era avvenuto oltre i termini dell’art. 641 c.p.c.

A seguito del ricorso della società opponente, la Corte di Cassazione, richiamando alcune recenti pronunce – cfr. Cass., SS.UU. n. 758/2022; C.Cost., n. 45/2018; Cass. SS.UU., n. 927/2022 – ha affermato che, ai sensi dell’art. 4, quinto comma, del d.lgs. n. 150/2011, e a prescindere dalla pronuncia di mutamento di rito (che opera solo ai fini del rito da seguire all’esito della conversione), gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento, con la conseguenza che, nei procedimenti disciplinati dal d.lgs. n. 150/2011 per i quali la domanda va proposta nelle forme del ricorso e che, al contrario, siano introdotti con citazione, il giudizio è correttamente instaurato ove quest’ultima sia notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte: una volta rilevata la tempestività della notifica della citazione ai fini dell’instaurazione del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale non avrebbe potuto dichiarare l’inammissibilità dell’opposizione.

A cura di Leonardo Cammunci